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“Iniziamo con oggi la collaborazione con l’Avvocato Michela Chiarini,approfondiremo volta per volta temi normativi legati al calcio ed allo sport. La chiacchierata di oggi è legata al Decreto Balduzzi che disciplina l’attività agonistica e non agonistica.
QUAL’E’ L’IMPORTANZA DELLO SPORT PER LA SALUTE ?
In generale è possibile affermare come l’attività sportiva sia fondamentale nella vita di ogni individuo ed influisca sotto vari profili. Dal “rapporto passi 2011” emerge come in Italia il 30% degli adulti tra i 18 e i 69 anni sia sedentario; ed il rischio di sedentarietà aumenti con il progredire dell’età, e, sia maggiore tra i soggetti con baso livello d’istruzione e con difficoltà economiche. Vari studi scientifici hanno evidenziato come i benefici dell’attività sportiva siano, invece, innumerevoli. A titolo meramente esemplificativo:
Miglioramento della tolleranza al glucosio e riduzione della possibilità di ammalarsi di diabete di tipo 2;
Prevenzione di ipercolesterolemia, ipertensione;
Riduzione della pressione arteriosa e del colesterolo;
Riduzione di un possibile sviluppo di malattie cardiache;
Riduzione di possibili sintomi di ansia, stress e/o depressione;
Diminuzione del rischio di obesità;
Realizzazione di un maggior benessere psico-fisico generale.
COME SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA IN SICUREZZA?: IL DECRETO BALDUZZI (D.M 24.04.2013)
Al riguardo è necessario effettuare alcune importanti precisazioni. Nello specifico devo sottolineare come: in primis, per le società sportive che svolgono unicamente attività sportiva agonistica: vi è l’obbligo del certificato di “idoneità sportiva agonistica” rilasciato dal medico sportivo, con esami che variano in relazione alla tipologia di attività sportiva esercitata (cfr. tabella A o B allegate al D.M. 18 febbraio 1982).
Invece, per “attività sportiva non agonistica” si considera quella praticata dai soggetti indicati nell’art. 3 del Decreto Balduzzi:
a) “gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito di attività parascolastiche”;
b) “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”;
c) “coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”.
Per questi ultimi è obbligatorio sottoporsi a “controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica e la certificazione conseguente “è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito”.
L’attività sportiva amatoriale, invece, è definita dall’art. 2 del DECRETO BALDUZZI quale “attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.
Pur considerando l’obbligo di certificazione per l’attività sportiva non agonistica nei termini sopra indicati, occorre, però, richiamare la nuova disposizione introdotta dall’art. 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del d.l. n. 69 del 2013 (il cd. decreto del fare), a mente della quale “al fine dichiarato di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni” è stato soppresso, da una parte l’obbligo della certificazione per l’attività ludico motoria/amatoriale, dall’altra è stato confermato l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma.
E’ opportuno sottolineare che, allo scopo di tutelare nel miglio modo possibile la salute degli atleti di qualsiasi categoria l’ART. 4 del decreto citato si preoccupa di predisporre adeguate misure anche per quelle « attività caratterizzate da un particolare ed elevato impegno cardiovascolare (es. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore a 20 km, ciclismo, nuoto, sci di fondo etc…), realizzate nell’ambito di un’iniziativa patrocinata da federazioni- enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica, è subordinata all’acquisizione di un certificato medico che richiede la rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca ed altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi»
Tale normativa rappresenta la base per la regolamentazione in materia alla quale, in ogni caso, sono state apportate modificazioni ed integrazioni successive. A mero titolo esemplificativo ricordo “il Decreto Lorenzin “ del 2014.
L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI.
Schematizzando i punti salienti in materia mi permetto di ricordare alcune regole fondamentali:
tutte le società professionistiche, asd, ssd etc…, devono dotarsi di un defibrillatore automatico; l’onere della dotazione e manutenzione a carico della società che opera nell’impianto sportivo;
il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre funzionante;
è necessaria la presenza di personale formato, aggiornato e pronto ad intervenire;
la formazione deve essere effettuata da centri accreditati dalle singole regioni;
l’obbligo di dotazione si considera assolto se è presente defibrillatore automatico e personale formato durante le gare. Si auspica in ogni caso il rispetto di dette prescrizioni anche in allenamento.
Il DAE deve essere presente anche in palestre, piscine, centri sportivi e in tutti i luoghi in cui viene «stimolato» apparato cardiocircolatorio;
sono escluse da obbligo defibrillatore le società, associazioni, enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardiocircolatorio: ad es. bocce, biliardo, pesca, caccia sportiva, sport da tiro, giochi da tavolo e sport simili (elenco allegato A decreto citato);
la mancanza del DAE e di soggetto incaricato e debitamente formato comporta l’impossiblità di svolgere attività sportiva.
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